IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Oggetto:   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze.  Ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  proposto  dal dott.
Claudio   Zucchelli   per   l'annullamento   -   previa   sospensione
dell'efficacia  - del decreto ministeriale 6 giugno 2002, concernente
la modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a
componente  delle Commissioni tributarie, nonche' degli atti connessi
e conseguenti.
    La     sezione     terza     vista     la     relazione     prot.
n. 3604/2003/DPF/UAR/Rep.III, in data 9 gennaio 2003, con la quale il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  (Dipartimento  per  le
politiche  fiscali)  ha  chiesto  il parere del Consiglio di Stato in
ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
    Viste  la  pronuncia  interlocutoria  del 6 maggio 2003 e la nota
prot.   n. 41924/2003/DPF/UAR  del  25  maggio  2003,  con  la  quale
l'Amministrazione  ha  dato  adempimento  all'incombente  istruttorio
indicato dalla sezione;
    Viste  l'ulteriore  pronuncia interlocutoria del 28 luglio 2003 e
la  risposta dell'amministrazione con nota prot. n. 57115, in data 25
settembre 2003;
    Esaminati  gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere
Pier Luigi Lodi;

                           P r e m e s s o

    Riferisce  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze che con
ricorso  straordinario  al Capo dello Stato, in data 31 ottobre 2002,
trasmesso  al  Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con
raccomandata  a.  r.  spedita  il  2  novembre 2002, il dott. Claudio
Zucchelli,  consigliere  di  Stato  e  giudice  tributario  presso la
Commissione  tributaria  regionale  del Lazio, chiede l'annullamento,
previa sospensione:
        a)  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data  6  giugno  2002,  con  il  quale, ai sensi dell'art. 44-ter del
decreto   legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545,  come  modificato
dall'art. 12,  comma  1,  lettera  b)  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  sono stati modificati i criteri di valutazione ed i punteggi
per  la  nomina a componente delle Commissioni tributarie di cui alle
tabelle  E  ed  F,  allegate al citato decreto legislativo n. 545 del
1992;
        b)  dei  relativi  pareri  del  Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in data 30 aprile e 23 maggio 2002;
        c)  della  deliberazione  del  medesimo  Consiglio in data 23
luglio  2002,  con  la  quale  e  stato  indetto, in applicazione dei
criteri  di cui al menzionato decreto ministeriale del 6 giugno 2002,
un concorso per la copertura delle vacanze di posti nelle Commissioni
tributarie;
        d)  degli  atti  relativi  allo  svolgimento  del concorso in
parola.
    Nel  ricorso  si  fa  presente  che  il  proponente ha presentato
domanda di partecipazione al concorso oggetto di contestazione ed e',
pertanto,  legittimato  alla  impugnazione  del  relativo  bando.  Si
deducono, quindi, i seguenti motivi:
        1) violazione degli articoli 104 e 108 della Costituzione;
        2)  violazione  dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
        3) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
        4) eccesso di potere per carenza di motivazione;
        5)  eccesso  di  potere  per  manifesta illogicita, manifesta
ingiustizia, disparita' di trattamento.
    In  conclusione  il  ricorrente,  oltre  a  proporre  istanza  di
sospensione  in  via cautelare delle determinazioni impugnate, chiede
che  gli  sia data comunicazione della relazione ministeriale inviata
dal Ministero al Consiglio di Stato, con i relativi allegati.
    L'amministrazione  riferente  eccepisce,  in  via  pregiudiziale,
l'inammissibilita'   del   ricorso,  per  difetto  di  interesse  del
ricorrente.  Contesta, altresi', la fondatezza nel merito del gravame
in questione.
    Con  pronuncia  interlocutoria  del  6  maggio 2003 la Sezione ha
invitato  l'amministrazione  a fornire al ricorrente copia degli atti
richiesti  dal  medesimo,  con  la  fissazione  del termine di trenta
giorni  per  la  eventuale  presentazione  di  ulteriori  deduzioni e
documenti.
    La  Sezione  si e' pronunciata, altresi', sull'istanza cautelare,
che e' stata respinta, non ravvisandosi la sussistenza di danni gravi
e  irreparabili  in  conseguenza  dell'espletamento  della  procedura
concorsuale in discorso.
    Successivamente,    avendo    l'amministrazione    provveduto   a
trasmettere  al  ricorrente gli atti richiesti, quest'ultimo ha fatto
pervenire  al  Consiglio  di  Stato una memoria integrativa, datata 3
giugno  2003. La sezione, quindi, con pronuncia interlocutoria del 28
luglio  2003  ha  invitato  l'amministrazione  a produrre una memoria
integrativa al riguardo.
    Il  Ministero  riferente  ha dato riscontro a tale pronuncia, con
nota  del  25  settembre  2003,  confermando  le  deduzioni  gia'  in
precedenza prospettate.

                        C o n s i d e r a t o

    1.  -  Il  dottor  Claudio  Zucchelli  ha  presentato  domanda di
partecipazione  al  concorso per la copertura dei posti vacanti nelle
commissioni  tributarie,  indetto  con deliberazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria in data 23 luglio 2002.
    Con il ricorso straordinario in esame, datato 21 ottobre 2002, il
predetto  contesta  la  legittimita'  dei  criteri posti a base della
procedura concorsuale, fissati con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze 6 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie  generale,  n. 156  del 5 luglio 2002), mediante il quale si e'
provveduto  a  modificare  i  criteri  di  valutazione  ed i punteggi
precedentemente  previsti,  di  cui  alle tabelle E ed F, allegate al
decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 545. Contesta, inoltre, la
legittimita'   di   tutti  gli  atti  successivi  e  conseguenti  del
procedimento.
    2.  -  La sezione deve darsi carico di esaminare, in primo luogo,
l'eccezione  pregiudiziale  di inammissibilita' del gravame sollevata
nella relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale
rileva  che l'eventuale annullamento dei nuovi criteri di valutazione
e  dei  punteggi,  ritenuti illegittimi dal ricorrente, comporterebbe
l'applicabilita'  della  disciplina  previgente  in  base alla quale,
peraltro,  il  medesimo  ricorrente,  che  ha partecipato ai concorsi
indetti  con  deliberazioni del 26 giugno 2001 e del 4 dicembre 2001,
non  avrebbe  la  possibilita' di conseguire le nomine cui aspira. Il
Ministero  fa presente, inoltre, che il Consiglio di presidenza della
giustizia   tributaria,   nella  seduta  del  12  novembre  2002,  ha
provveduto  a riscontrare che, comunque, anche per quanto riguarda la
nuova  domanda  presentata dal predetto interessato, quest'ultimo non
potrebbe conseguire le nomine richieste.
    L'eccezione non appare fondata.
    Il  ricorrente  censura i nuovi criteri di valutazione dei titoli
posseduti  dai candidati osservando, tra l'altro, che in base ad essi
viene  ora dato un minore rilievo al servizio nelle vane magistratura
ed,  in  particolare,  alle  magistrature  superiori,  non  tenendosi
adeguatamente  conto delle funzioni di maggior rilevanza in tali sedi
espletate.
    Ne  consegue  che  al predetto istante, appartenente, appunto, ad
una  magistratura  superiore,  deve essere riconosciuto uno specifico
interesse  di  ordine  morale alla eliminazione di simili previsioni,
con   conseguente   possibilita'   di  conseguire,  quanto  meno,  un
miglioramento  della posizione in graduatoria in relazione ad un piu'
adeguato   apprezzamento   della  qualificazione  e  delle  capacita'
professionali  possedute  (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2000,
n. 3529).
    D'altronde,   con   riferimento   alle  obiezioni  sollevate  dal
Ministero circa le conseguenze, non necessariamente favorevoli per il
ricorrente,  di  un  eventuale  annullamento  dei  nuovi  criteri  di
valutazione,  deve  rammentarsi  che, come costantemente sottolineato
dalla  giurisprudenza, per la sussistenza di un interesse a ricorrere
non  si  richiede  che l'annullamento dell'atto lesivo risulti di per
se'  idoneo a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa fatta
valere   in  giudizio,  essendo  sufficiente  un  interesse  di  tipo
«strumentale»  che  si  puo'  realizzare  allorche',  a seguito della
rimozione  dell'atto  illegittimo,  l'amministrazione  sia  tenuta  a
riesaminare  la  situazione in vista dell'emanazione di provvedimenti
ulteriori, potenzialmente satisfattivi per l'istante (cfr. da ultimo:
Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2327).
    A  cio' va aggiunto che, a prescindere dalla attendibilita' delle
valutazioni  di carattere meramente virtuale effettuate nei confronti
dei   titoli   dell'attuale   ricorrente,  la  cosiddetta  «prova  di
resistenza»,   in   ordine   all'interesse  ad  impugnare  operazioni
concorsuali,  puo' essere logicamente compiuta solo quando il ricorso
investa  la  valutazione  dei  singoli candidati e non anche quando -
come  nella  specie  -  le  censure  dedotte  riguardino i criteri di
valutazione che presiedono all'intera procedura e comportino, in caso
di  accoglimento  del  gravame, la rinnovazione di tutti gli atti del
procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2002, n. 4881).
    3.  -  Puo',  quindi,  passarsi  all'esame  del  primo  motivo di
ricorso,  con  il  quale  si  deduce la illegittimita' dei criteri di
valutazione   e   dei   punteggi   stabiliti  dal  succitato  decreto
ministeriale   6   giugno   2002,  prospettandosi  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
la violazione degli articoli 104 e 108 della Costituzione.
    In  concreto, da parte del ricorrente si sostiene che, attraverso
la  previsione  del  citato  art. 12  della  legge  n. 448 del 2001 -
relativa  all'inserimento dell'art. 44-ter nel decreto legislativo 31
dicembre  1992,  n. 545,  mediante  il  quale  si  e' stabilito che i
criteri  di  valutazione  e  i punteggi previsti dal medesimo decreto
legislativo  sarebbero  stati  modificati  con  decreto  del Ministro
dell'economia  delle  finanze,  su  conforme  parere del Consiglio di
presidenza  della  giustizia tributaria - si sarebbe illegittimamente
sottratta   la   competenza   in   merito  al  legislatore  primario,
affidandola   ad   un   regolamento   ministeriale,  con  conseguente
subordinazione della magistratura tributaria al potere esecutivo.
    4.  -  Poiche'  la  predetta  questione  di  costituzionalita' si
palesa,  ad  avviso  del  Collegio,  rilevante  e  non manifestamente
infondata,  si  pone  ora  il problema della proponibilita' di simili
eccezioni  in  sede  del  ricorso  straordinario  al Presidente della
Repubblica.
    In  proposito  questa sezione ritiene di poter condividere, nella
sostanza,  le  argomentazioni precedentemente formulate dalla sezione
II  di  questo  Consiglio di Stato, la quale, con pronunce in data 27
marzo  2002 e in data 26 marzo 2003, si e' espressa in senso positivo
per  ragioni  che  possono  essere  sintetizzate  principalmente  nei
seguenti punti:
        a) le sezioni consultive del Consiglio di Stato sono composte
da magistrati i quali offrono, come tali, le garanzie di indipendenza
e imparzialita' che sono proprie degli organi giurisdizionali;
        b) i pareri resi dalle anzidette sezioni, in sede del ricorso
straordinario,  si  risolvono  in  una  valutazione della conformita'
degli  atti  impugnati  alle  norme  di  diritto  oggettivo, ai sensi
dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
        c)  i  pareri  in  argomento  hanno contenuto sostanzialmente
decisorio,  non  essendo di norma modificabili o sindacabili in altra
sede; la circostanza che possano essere disattesi dal Governo, previa
apposita   deliberazione   del   Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 14,  primo  comma,  del  citato  d.P.R.  n. 1199  del 1971,
costituisce  nella  realta' un riconoscimento meramente formale della
natura  amministrativa del procedimento nel suo complesso, mentre non
appare  idonea  ad  inficiare  le  caratteristiche di imparzialita' e
neutralita' proprie dello strumento;
        d)  le  norme  che  disciplinano  il procedimento relativo al
ricorso  straordinario,  integrate da numerose decisioni pretorie del
Consiglio   di   Stato,   garantiscono   in  maniera  sufficiente  il
contraddittorio tra le parti;
        e)  il  principio  dell'alternativita'  dello  strumento  del
ricorso  straordinario,  rispetto  al ricorso giurisdizionale, pone i
due  rimedi  sul  medesimo piano, in quanto dotati entrambi di comuni
caratteristiche tipiche della giurisdizione;
        f)  tenuto  conto  delle predette caratteristiche la Corte di
giustizia  delle  Comunita'  europee,  con sentenza emessa in data 16
ottobre  1997, nelle cause riunite da C-69/96 a C-79/96, e' pervenuta
alla  conclusione  che  il Consiglio di Stato pure in sede consultiva
costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del trattato;
        g)  la Corte costituzionale, nella sentenza 18 novembre 1976,
n. 226,  Si  pronunciata  nel  senso che la Corte dei conti, anche in
sede   di   controllo,   e'  legittimata  a  sollevare  questioni  di
costituzionalita'   delle   leggi   che   devono   essere   applicate
nell'esercizio  di  detta attivita', che appare analoga alla funzione
giurisdizionale piuttosto che assimilabile a quella amministrativa; e
tali  considerazioni  possono  senz'altro trovare pieno riscontro con
riguardo alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato.
    Sulla  base  degli  elementi sopra riportati e da ritenere che le
Sezioni consultive del Consiglio di Stato, in sede di espressione del
parere  obbligatorio  in ordine ai ricorsi straordinari al Capo dello
Stato,    possano    coerentemente   qualificarsi   come   «autorita'
giurisdizionale»  ai fini della risoluzione di eventuali questioni di
legittimita'   costituzionale   che   risultino   rilevanti   e   non
manifestamente infondate, mediante trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  ai  sensi dell'art. 23, commi primo e secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
    5.  - Cio' posto, appare evidente la rilevanza della questione di
costituzionalita'  sollevata nel caso di specie, poiche' nell'ipotesi
che   venga   riconosciuta   l'illegittimita'   della  norma  di  cui
all'art. 44-ter  del  decreto  legislativo  n. 545  del  1992, che ha
consentito  la  modifica  mediante  semplice decreto ministeriale dei
criteri  di  valutazione  e  dei  punteggi per la nomina a componente
delle commissioni tributarie, resterebbe conseguentemente caducato il
gia' ricordato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
6 giugno 2002, unitamente a tutti i susseguenti atti del procedimento
concorsuale cui ha partecipato l'odierno ricorrente.
    6.  -  Quanto  alla  non  manifesta infondatezza della questione,
appaiono  in. particolare condivisibili le argomentazioni prospettate
dalla   ricorrente   il  quale  sottolinea  che  i  componenti  delle
Commissioni    tributarie    svolgono    indubitabilmente    funzioni
giurisdizionali  e  rientrano, quindi, nelle previsioni dell'art. 108
della   Costituzione,  in  base  alle  quali  l'ordinamento  di  ogni
magistratura  e' stabilito con norme di legge che debbono, in special
modo,  assicurare l'indipendenza pure dei giudici delle giurisdizione
speciali, quali, appunto, i componenti delle Commissioni tributarie.
    Nessun  rilievo puo' assumere, in senso contrario, la circostanza
segnalata  nella  relazione  ministeriale  secondo cui l'attivita' di
giudice  tributario si svolge sulla base di incarichi e non in virtu'
di   un   rapporto  di  pubblico  impiego,  trattandosi  di  elementi
irrilevanti  ai  fini  delle  garanzie  che  debbano  essere comunque
prestate per assicurare la terzieta' degli organi giudicanti.
    L'indipendenza  dei giudici delle giurisdizione speciali postula,
quindi,  che  anche la disciplina relativa all'assunzione in servizio
dei  medesimi  debba  essere  dettata  attraverso l'emanazione di una
norma primaria, atteso che solo la disposizione legislativa e' idonea
ad  assicurare una effettiva indipendenza dei destinatari, secondo il
chiaro precetto costituzionale.
    Nel  caso  di  specie,  invece,  attraverso  la  adozione  di  un
provvedimento di natura meramente amministrativa, quale il piu' volte
richiamato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 6
giugno  2002,  si stabiliscono nuove regole che appaiono suscettibili
di  condizionare  le  valutazioni  che determinano la graduatoria del
concorsi  per  l'assunzione  della carica di giudice tributario e per
l'acquisizione degli incarichi semi direttivi e direttivi.
    In  tal  modo,  dunque,  come  messo  in evidenza dal ricorrente,
attraverso  scelte  dell'esecutivo  si precostituiscono le condizioni
per  procedere  alla  assunzione  del giudici tributari e per la loro
progressione in carriera.
    Ne'   la   previsione  del  «conforme  parere  del  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  tributaria», contenuta nell'art. 44-ter
del  decreto  legislativo  545  del 1992, di cui ora si discute, puo'
essere  ritenuta  idonea  a  sanare  la  violazione  del surricordato
principio relativo alla indipendenza che deve essere assicurata anche
ai giudici tributari.
    Il  predetto  organo  consiliare, infatti, non gode di specifiche
prerogative  costituzionali  e,  d'altronde, le pronunce del medesimo
non  possono  evidentemente  supplire  alla  mancata applicazione del
precetto  costituzionale,  che  richiede  inderogabilmente il ricorso
allo strumento legislativo nella materia in discorso.
    Puo' ancora aggiungersi che - come prospettato nel secondo motivo
del  ricorso  straordinario  in  esame - la disposizioni del ripetuto
art. 44-ter  del decreto legislativo appaiono ancor piu' censurabili,
sotto  i  profili gia' evidenziati, in relazione al fatto che in esso
si  prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo generale di
natura  sostanzialmente  regolamentare, non supportato, tuttavia, dal
preventivo  parere  del  Consigilo di Stato, previsto in via generale
dall'art. 17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per cui vengono a
mancare,   anche   per   tale  aspetto,  le  necessarie  garanzie  di
indipendenza e di imparzialita' della disciplina di cui si tratta.
    7.  -  Per  le considerazioni che precedono la sezione ritiene di
dover  sospendere  l'emanazione  del  parere,  in  ordine  al ricorso
straordinario in oggetto, tenuto conto della pendenza della questione
di  legittimita'  costituzionale - ritenuta proponibile, rilevante ai
fini  del  decidere  e  non  manifestamente  infondata  sollevata con
riferimento all'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545,  introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28
dicembre 2001, n. 448.